Sentenza n. 456/2016 – Tribunale di Roma – Prima Sezione civile

Sentenza n. 456/2016 – Tribunale di Roma – Prima Sezione civile Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 14.6.2013 F. ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, T. con il quale aveva contrato matrimonio concordatario il .. in Roma, precisando che dall’unione erano nate le figlie L. … e C. … e deducendo, a fondamento della domanda che il matrimonio era entrato in crisi a seguito di una relazione extraconiugale del marito, resa pubblica su un noto social network, con conseguente grave offesa alla propria dignità, ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, nonché l’assegnazione della casa familiare, l’affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, con previsione di un regime di visita per il padre, e la determinazione dell’assegno di mantenimento delle figlie in euro 1.400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Il resistente, nel costituirsi in giudizio sin dalla fase presidenziale ha avanzato domanda di addebito della separazione alla moglie e si è opposto alle istanze economiche del coniuge chiedendo, invece, la determinazione del proprio contributo al mantenimento della prole nella misura di euro 700,00. Sentite le parti all’udienza del 2.12.2013 ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente ha affidato le figlie ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto del padre di averle con sé ogni volta che lo desidera, tenuto conto della volontà delle figlie e delle condizioni di salute della minore C., affetta da una patologia oncologica; ha posto a carico del marito un assegno di mantenimento delle figlie di euro 1.000,00 oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla domanda giudiziale (giugno 2013), ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all’art. 709 c.p.c. A seguito di reclamo proposto dal T. ai sensi dell’art. 708, comma 4, c.p.c., la Corte d’Appello di Roma, con decreto del 16 luglio 2014 depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014, ha ridotto la misura dell’assegno di mantenimento delle figlie a 800,00 euro mensili (400,00 euro per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio, la figlia L. ha raggiunto la maggiore età, mentre la figlia minore C. è scomparsa prematuramente a luglio 2014.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed espletata l’istruttoria testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21.10.2015, previa assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni 20 per il deposito delle note di replica. * * * La domanda di separazione personale non può che essere accolta, posto che l’esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E’ fondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie. Deve premettersi, in linea generale, che grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento di costui ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. n. 14840/06; n. 12383/05); tuttavia, laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, rappresentando una violazione particolarmente grave che determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr Cass. n. 8512/06; n. 13592/06; n. 25618/07; n. 21245/10); in questo caso, i fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere allegati e provati dalla parte che resiste alla domanda di addebito della separazione (cfr. Cass. n. 2059/12). Nel caso in esame, può ritenersi dimostrato sia dalla produzione documentale (cfr allegati al ricorso n. 12-18) che dall’istruttoria svolta (cfr dichiarazione dei testi C. e P.) che il T. aveva instaurato una relazione extraconiugale con un’altra donna nel corso del matrimonio, precisamente nell’estate 2012, rendendola finanche pubblica su un noto social network. Al riguardo, i testi escussi (cognata e amica della ricorrente), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato, rendendo deposizioni concordi e puntuali (sul punto è bene evidenziare che lo stesso resistente ha rinunciato alla prova contraria sulle medesime circostanze), che tra settembre e ottobre 2012 il T. aveva frequentato la donna e le aveva pubblicamente dichiarato il suo amore su facebook, prima dell’allontanamento dalla casa coniugale, come dimostrano le foto allegate al ricorso, che le stesse testi hanno dichiarato di aver visionato sul social network.
Ciò posto, non risultano, invece, provati i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’accertata violazione all’obbligo di fedeltà e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In vero, il resistente ha sostenuto che il venir meno dell’affectio coniugalis fosse dovuto al disegno fraudolento perpetrato alle sue spalle dalla moglie, la quale, in accordo con i suoi familiari, aveva intestato solo a se stessa la nuda proprietà di due delle tre ville realizzate anche con le risorse economiche del marito (tra cui la casa coniugale). Tuttavia, tale condotta fraudolenta, che, a detta del marito, avrebbe incrinato il rapporto tra i coniugi ancora prima del proprio comportamento infedele, non può reputarsi provata, in quanto gli elementi posti a fondamento di tale asserzione risultano contraddittori, prima ancora che generici. Infatti, mentre negli atti introduttivi il resistente ha affermato che la condotta della moglie si collocava tra il 2003 e il 2005 e che egli ne aveva avuto conoscenza solo successivamente, senza peraltro specificare esattamente quando, nei capitoli di prova orale contenuti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., (correttamente reputati ininfluenti per la decisione dal giudice istruttore) ha dedotto che la nuda proprietà delle ville in questione venne intestata alla moglie sin dal 1998 e che solo tra il 2011-2012 il T. ne venne a conoscenza. La contraddittorietà e genericità delle deduzioni difensive, valutata unitamente all’ampio lasso temporale intercorso rispetto al deposito della domanda di separazione, rende assai difficile riconnettere a tale evento l’irreversibilità della crisi dell’unione coniugale oltre al fatto che non può reputarsi dimostrata alcuna violazione dell’obbligo di solidarietà morale e materiale da parte della F. Deve pertanto pronunciarsi la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà, tenuto conto delle modalità con cui è stata coltivata la relazione extraconiugale, che hanno comportato offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. [omissis] P.Q.M Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: – dichiara la separazione personale dei coniugi F. e T. i quali hanno contratto matrimonio in Roma il.. ; – dispone l’annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (….);
- dichiara che la separazione è addebitale al marito; – respinge la domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata dal resistente; [omissis]avvocatispoletoeperugia

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